Per procreazione medicalmente assistita (PMA) si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell’ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza.
Questi procedimenti includono:
- la inseminazione omologa
- la fecondazione in vitro e il trasferimento embrionale
- il trasferimento intratubarico dei gameti
- il trasferimento intratubarico degli zigoti
- il trasferimento intratubarico degli embrioni
- la crioconservazione dei gameti e degli embrioni.
La legge 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, stabilisce che per risolvere problemi di sterilità o di infertilità è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Il ricorso è possibile quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per risolvere le cause di sterilità o infertilità.
L’Istituto Superiore di Sanità elabora annualmente per il Ministro della salute la relazione sull’attività delle strutture autorizzate ad eseguire le tecniche di procreazione medicalmente assistita, relazione che il Ministro presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
Il Ministro della salute definisce, inoltre, le linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che vengono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica.
Le tecniche di PMA sono suddivise in Tecniche di I, II e III livello a seconda della loro complessità e del grado di invasività sia tecnica che psicologica.